Regio decreto 3458/1928
Art. 116 — Secondo e terzo comma dell'art
Art. 116. Secondo e terzo comma dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e primo e secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462). Agli effetti della determinazione dello stipendio, e' considerato come trascorso presso l'esercito operante il tempo che, dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio, gli ufficiali hanno passato in servizio alla dipendenza della R. Marina operante nelle condizioni seguenti: a) su Regie navi in armamento (escluse le navi di uso locale adibite ad impiego interno nei porti), o navi da guerra alleate, nonche' su navi mercantili requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento guerresco, le quali navi mercantili furono effettivamente impiegate in servizio di trasporto o di guerra in mare largo; b) alla dipendenza od in concorso dell'esercito operante; c) sul litorale adriatico e su quella parte del litorale ionico dichiarato in stato di guerra, per servizi inerenti alla difesa; d) sul litorale della Libia e nelle Isole dell'Egeo per serivizi inerenti alla difesa; e) su aeronavi armate o presso squadriglie di aviazione limitatamente al personale di volo, sempre quando destinato normalmente a servizi bellici.
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