Regio decreto 3458/1928
Art. 110 — (Art
Art. 110. (Art. 16 del testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278). Gli stipendi, le indennita' e gli assegni di qualunque genere dovuti agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa, dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva loro scadenza, sono prescritti. Quando pero' la prescrizione corra contro minori non emancipati o contro interdetti, essa non si compie che nel periodo di cinque anni.
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