Regio decreto 3458/1928
Art. 109 — (Art
Art. 109. (Art. 15 del testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e art. 1 della legge 30 giugno 1908, n. 335). Gli stipendi, le paghe giornaliere, le indennita' e gli assegni tutti che possono spettare agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa non possono cedersi ne' sequestrarsi, eccettuati i casi di debiti verso lo Stato dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni, e di debiti verso gli enti di cui alla legge 30 giugno 1908, n. 335, nonche' per causa di alimenti dovuti per legge. Per gli alimenti la ritenuta non potra' eccedere il terzo dell'importo degli assegni dovuti; in tutti gli altri casi la ritenuta non potra' eccedere il quinto.
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