Regio decreto 263/1928
Art. 40 — Art. 38 legge 17 luglio 1910, n. 511
Art. 40. (Art. 38 legge 17 luglio 1910, n. 511). I debiti di qualsiasi natura lasciati dai sottufficiali e militari di truppa che cessino dal servizio senza diritto ad assegno alcuno a carico dello Stato sono abbandonati se il loro importo non superi le L. 100. Per i debiti di importo maggiore si seguono le norme stabilite dal regolamento.
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