Regio decreto 263/1928
Art. 39 — Art. 37 legge 17 luglio 1910, n. 511
Art. 39. (Art. 37 legge 17 luglio 1910, n. 511). Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione sono ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, senza pregiudizio del regolare procedimento per l'accertamento delle eventuali responsabilita'.
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