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Regio decreto 263/1928

Art. 19 — Art. 14 legge 17 luglio 1910, n. 511

ELI /it/regio-decreto/1928/02/02/263/art/19parte di Regio decreto 263/1928
Art. 19. (Art. 14 legge 17 luglio 1910, n. 511). Alla chiusura di ogni esercizio finanziario il Ministero della guerra compila la situazione del conto corrente con la dimostrazione del riparto dei fondi avvenuto nell'esercizio stesso e la trasmette al Ministero delle finanze per la dichiarazione di conformita' con le proprie scritture parificata dalla Corte dei conti. La situazione e' quindi posta a corredo del conto consuntivo fra i conti speciali prescritti dall'art. 78 della legge di contabilita' generale dello Stato.

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