Regio decreto 263/1928
Art. 18 — Art. 13 legge 17 luglio 1910, n. 511, e R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857
Art. 18. (Art. 13 legge 17 luglio 1910, n. 511, e R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857). Con decreto del Ministero della guerra, da registrarsi alla Corte dei conti l'anticipazione di cui all'articolo precedente e' integralmente ripartita tra i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari. Le somme cosi' ripartite vengono assegnate dal Ministero agli uffici di contabilita' e di revisione mediante ordini di pagamenti Sul conto corrente, da versarsi nelle contabilita' speciali. I detti uffici emettono a favore di ciascun corpo, istituto o stabilimento della rispettiva circoscrizione un ordinativo di pagamento sulla rispettiva contabilita' speciale per l'importo stabilito nel decreto. Le variazioni che occorressero durante l'esercizio nella ripartizione dell'anticipazione sono pure approvate con decreto del Ministero della guerra da registrarsi alla Corte dei conti.
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