Regio decreto 2598/1927
Art. 95 — L'autorita' che ordina la requisizione deve dare a ciascuna commissione le istruzioni relative alla data d'in…
Art. 95. L'autorita' che ordina la requisizione deve dare a ciascuna commissione le istruzioni relative alla data d'inizio del suo funzionamento e dei trasporti da eseguire, alla localita' di partenza o di carico, alla specie ed entita' dei trasporti, alla specie dei mezzi che si richiedono, alla durata dei percorsi ed al tempo entro il quale i trasporti si devono effettuare, all'ente o agli enti incaricati di impartire ai proprietari o detentori gli ordini per l'esecuzione dei trasporti, indicando altresi' se i mezzi di trasporto ed il personale adibitovi debbono rimanere o meno a disposizione dell'autorita' stessa per i servizi ch'essa credera' di compiere.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2598/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.