Regio decreto 2598/1927
Art. 94 — L'esecuzione della requisizione di prestazioni per l'effettuazione di trasporti, prevista dall'art
Art. 94. L'esecuzione della requisizione di prestazioni per l'effettuazione di trasporti, prevista dall'art. 15 del testo unico, e' affidata alle stesse commissioni previste dal titolo I della presente parte, assistite da un rappresentante del comune o della prefettura, come e' detto nel precedente art. 81.
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