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Regio decreto 2598/1927

Art. 9 — I proprietari di autoveicoli, carri rimorchio e natanti a motore debbono fare le denunzie volute dall'art

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/9parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 9. I proprietari di autoveicoli, carri rimorchio e natanti a motore debbono fare le denunzie volute dall'art. 4 del testo unico, direttamente ai competenti uffici delle prefetture, quando risiedono ed hanno le macchine custodite negli stessi comuni in cui si trovano tali uffici. In ogni altro caso, essi faranno le denunzie al comune di loro residenza, il quale dovra' trasmetterle all'ufficio di prefettura interessato. Le denunzie conterranno tutte le indicazioni specificate negli appositi mod. 6 e 6-A. Gli stampati relativi saranno gratuitamente somministrati ai proprietari direttamente dagli uffici di prefettura, oppure a mezzo degli uffici comunali. Questi ultimi dovranno avere sempre una congrua scorta di stampati. Analoghe denunzie dovranno essere fatte per qualsiasi mutamento di dimora dei proprietari e dei capi, ed inoltre quando l'acquisto e la perdita dello stesso capo, gia' inscritto alla prefettura della provincia dove venne acquistato, hanno entrambi luogo nello stesso periodo di 30 giorni fissato dell'art. 4 del testo unico. Nello stesso modo con il quale e' pervenuta la denunzia, le prefetture rilasceranno ai proprietari apposita ricevuta della denunzia da essi fatta (mod. 7, parte 3a).

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