Regio decreto 2598/1927
Art. 10 — Le variazioni relative ai singoli capi che risiedono abitualmente nella provincia, sempre quando detti capi s…
Art. 10. Le variazioni relative ai singoli capi che risiedono abitualmente nella provincia, sempre quando detti capi siano stati riconosciuti idonei al servizio militare in seguito ad apposita visita e di tale idoneita' sia stata apposta nota sulle rispettive schede, o siano nuovi iscritti nello schedario, debbono dalle prefetture essere comunicate al comando del corpo d'armata territoriale o al comando militare dell'isola, cui riguardano le variazioni stesse per competenza di territorio. A detti comandi sara' a tal fine inviata la parte 2ª del mod. 7 e, quando del caso, copia delle schede di denunzia rilasciate dai proprietari.
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