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Regio decreto 2598/1927

Art. 76 — Alle commissioni incaricate di effettuare la restituzione potra' anche essere affidato il compito di constata…

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/76parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 76. Alle commissioni incaricate di effettuare la restituzione potra' anche essere affidato il compito di constatare se i capi che vengono restituiti, sono tuttora idonei per eventuale ulteriore bisogno di chiamata. Esse dovranno in tal caso, sulla base delle istruzioni ricevute dalle competenti autorita': 1° rilasciare ai proprietari dei capi ritenuti idonei un nuovo precetto personale, seguendo le prescrizioni stabilite al riguardo per i commissari delle riviste; 2° dare comunicazione agli uffici comunali o di prefettura, ove sono iscritti i quadrupedi e i mezzi di trasporto a trazione meccanica, dei capi dichiarati idonei, di quelli non idonei e di quelli precettati. Detti enti provvedono a mettere al corrente il loro schedario o registro (con correzioni in rosso, facendo risultare da apposite note i dati delle comunicazioni che hanno apportato le variazioni stesse).

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