Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2598/1927Art. 75
Regio decreto 2598/1927

Art. 75 — Per il ritiro dei capi noleggiati, spetta ai proprietari l'indennita' chilometrica prevista dall'art

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/75parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 75. Per il ritiro dei capi noleggiati, spetta ai proprietari l'indennita' chilometrica prevista dall'art. 117 del presente regolamento, sempre quando essi debbano percorrere una distanza superiore a quella stabilita dal citato art. 117. Si assegneranno a carico del proprietario le spese di mantenimento per le giornate intercorse tra la data stabilita per il ritiro dei suoi capi e quella in cui egli si presenta, qualora quest'ultima sia posteriore; e le indennita' della commissione per una giornata, se fosse oltrepassata anche la data sotto la quale la commissione avrebbe dovuto cessare le operazioni. Il totale di tali indennita' sara' ripartito proporzionalmente al numero dei capi e dei proprietari che si presenteranno nella giornata.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2598/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 74 Art. 76 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.