Regio decreto 2598/1927
Art. 57 — Il manifesto di presentazione indica per i capi in esso specificati il giorno e l'ora di presentazione di cia…
Art. 57. Il manifesto di presentazione indica per i capi in esso specificati il giorno e l'ora di presentazione di ciascuna delle serie, nelle quali i capi stessi vennero classificati. Ciascun proprietario deve effettuare la presentazione dei capi nella localita' partecipatagli con l'avviso personale e nel giorno e nell'ora indicati dall'ordine di presentazione o dal manifesto. Al momento del bisogno i manifesti saranno consegnati a ciascun comune dai comandi di distretto (per le localita' sede di comando di distretto), o dai comandi di stazione dei carabinieri Reali. I suddetti comandi ritireranno dai comuni una ricevuta firmata dal segretario comunale, dalla quale dovra' risultare il numero dei manifesti consegnati, il giorno e l'ora della consegna. Gli uffici comunali avranno l'obbligo di provvedere con la massima urgenza all'affissione dei manifesti nell'abitato del comune e nelle frazioni di esso.
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