Regio decreto 2598/1927
Art. 56 — L'ordine di presentazione indica ai singoli proprietari il giorno e l'ora di presentazione dei capi precettat…
Art. 56. L'ordine di presentazione indica ai singoli proprietari il giorno e l'ora di presentazione dei capi precettati e ripete la localita' di presentazione. Alla diramazione di tali ordini provvederanno al momento del bisogno le autorita' militari; le autorita' civili ed il personale da esse dipendente avranno l'obbligo di fornire gli aiuti, i mezzi e le indicazioni che le autorita' militari od i latori degli ordini loro richiederanno, per facilitare il rapido e sicuro recapito degli ordini stessi. I latori degli ordini dovranno consegnarli al destinatario od a persona convivente, e ritireranno da essi l'apposita ricevuta debitamente completata che, a prova della consegna, trasmetteranno all'ente dal quale ebbero l'incarico.
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