Regio decreto 2598/1927
Art. 22 — I proprietari degli stalloni privati autorizzati al servizio pubblico, di cui alla lettera g) dell'art
Art. 22. I proprietari degli stalloni privati autorizzati al servizio pubblico, di cui alla lettera g) dell'art. 2 del testo unico, dovranno presentare ai commissari militari il certificato rilasciato dal Ministero dell'economia nazionale, attestante la autorizzazione alla monta pubblica per l'annata in corso. I proprietari di giumente di puro sangue, (lettera a dell'articolo precedente), oltre a presentare il libro genealogico (stud. Book), dovranno dimostrare, mediante regolare certificato di monta, che esse vennero coperte o comprovare che, all'epoca della rivista, sono seguite da redo. I proprietari invece di giumente indome, destinate unicamente alla riproduzione, dovranno provare tale qualita' nei loro quadrupedi con apposito certificato del comune. I proprietari di equini di cui alla lettera b) del precedente articolo dovranno esibire un certificato, rilasciato dall'ufficio comunale, attestante che il quadrupede o i quadrupedi sono i medesimi per i quali venne gia' pronunziata la non idoneita' in precedenti visite. I proprietari di quadrupedi, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, dovranno presentare un attestato, vidimato dall'autorita' comunale, dal quale risulti che i quadrupedi si trovano nelle condizioni volute da esse lettere e in cui siano indicati lo stato segnaletico dei medesimi e le complete generalita' dei proprietari stessi. I proprietari degli equini indicati alla lettera e) del precedente articolo dovranno dare in tempo al comune di ordinaria residenza nel Regno le indicazioni relative al numero ed alla specie dei quadrupedi che trovansi fuori del Regno, presentando gli opportuni documenti di prova. I proprietari delle cavalle di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21 dovranno presentare domanda ai commissari militari per la visita in posto, indicando la dimora del quadrupede e lo stato segnaletico di esso.
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