Regio decreto 2598/1927
Art. 21 — Bene esenti dalla rivista: a) tutti i cavalli e muli indicati nel 1° comma dell'articolo 2 del testo unico: p…
Art. 21. Bene esenti dalla rivista: a) tutti i cavalli e muli indicati nel 1° comma dell'articolo 2 del testo unico: pero' le giumente di puro sangue contemplate nella lettera h) di tale comma dovranno aver ottenuta l'iscrizione nel libro genealogico (stud. Book) dei cavalli di puro sangue, compilato e pubblicato dal Ministero dell'economia nazionale; b) i cavalli e muli che vennero gia' dichiarati non idonei al servizio militare, risultanti tali dal bollo apposto negli schedari o registri dei comuni dai commissari militari incaricati dell'esecuzione delle precedenti riviste, a meno che non sia diversamente ordinato nel manifesto che indice la rivista; c) quelli che non hanno compiuto i due anni all'epoca della rivista; d) quelli affetti da malattia temporanea la cui gravita' non permette di presentarli; e) i cavalli ed i muli transitoriamente residenti in localita' fuori del territorio del Regno all'epoca della rivista. Non sono esenti dalla rivista, ma saranno visitate sul posto, le cavalle con puledri lattanti di eta' inferiore ai tre mesi, quelle sgravatesi da meno di un mese, se senza puledro lattante, e quelle in istato di avanzata gravidanza.
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