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Regio decreto 2598/1927

Art. 2 — Gli uffici comunali sono obbligati a tenere al corrente un ruolo nominativo di tutti i cavalli e muli di eta'…

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/2parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 2. Gli uffici comunali sono obbligati a tenere al corrente un ruolo nominativo di tutti i cavalli e muli di eta' superiore ai due anni, con le indicazioni necessarie al loro riconoscimento, ed un ruolo numerico degli altri quadrupedi da tiro e soma (senza distinzione di sesso), dei veicoli a trazione animale, delle bardature e dei natanti a vela e a remi, distinti per specie e che esistono nei rispettivi comuni. Ogni comune tiene cioe' al corrente: a) uno schedario (mod. 1) contenente i dati individuali relativi ai cavalli e muli gia' visitati e classificati dai commissari militari durante le varie riviste, e i dati numerici dei capi di altra specie. Lo schedario e' tenuto col sistema della scheda individuale per ogni proprietario ed e' accompagnato dalla rubrica alfabetica mod. 2; b) un registro (mod. 1-A), nel quale i comuni inscrivono i cavalli e muli nuovi entrati, per abituale dimora, nel loro territorio, dopo l'ultima rivista dei commissari militari (compresi i puledri denunziati per aver compiuto i 2 anni). Tali iscrizioni sono fatte d'ufficio sulla base delle denunzie dei singoli proprietari. Per quei proprietari che non hanno cavalli ne' muli, ma posseggono altri capi, si terra' ruolo a parte. Le schede devono essere tenute in rigoroso ordine alfabetico dei proprietari e conservate in appositi casellari. Per quei comuni che hanno un numero di capi non superiore a 100, lo schedario potra' essere sostituito da un registro con tracciato analogo a quello del mod. 1.

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