Regio decreto 2598/1927
Art. 1
Regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina. Art. 1. Possono essere requisiti per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina i seguenti capi: a) i cavalli ed i muli d'ambo i sessi, di eta' non inferiore a 3 anni e della statura minima di metri 1.38 per i cavalli e di metri 1.34 per i muli; b) gli altri quadrupedi da tiro e da soma, cioe' i buoi, gli asini ed i bardotti, senza distinzione di sesso, gia' addestrati ed impiegati al tiro od al someggio, ed aventi la statura di almeno metri 1.34 (per gli asini metri 1.30) e l'eta' non inferiore a 3 anni; c) le bardature da tiro, a basto e a sella dei predetti quadrupedi, in uso nelle varie regioni, purche' in buono stato di servizio; d) i veicoli ordinari a trazione animale, a due o a quattro ruote, usati nelle varie regioni per il trasporto dei materiali e derrate, della portata minima di 6 quintali (5-6 quintali per quelli speciali della Sicilia e della Sardegna, e 3-4 quintali per quelli in uso nelle zone di alta montagna); e) i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie di qualunque specie, e i rispettivi carri rimorchio, atti al trasporto di persone, di materiali o derrate; le trattrici, le locomotive stradali e i relativi rimorchi, e gli attrezzi corrispondenti ai vari veicoli, indispensabili al loro impiego; f) i motocicli d'ogni sorta; g) i natanti a remi, a vela ed a motore impiegati nella navigazione di fiumi, laghi o lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, derrate e materiali, di portata non inferiore a 5 quintali, con la rispettiva attrezzatura.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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