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Regio decreto 2598/1927

Art. 18 — I proprietari che, al momento della rivista, per ragioni di pascolo od altro motivo, non avessero i loro cava…

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/18parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 18. I proprietari che, al momento della rivista, per ragioni di pascolo od altro motivo, non avessero i loro cavalli e muli nel comune di abituale residenza dei medesimi e nel quale sono stati denunciati, potranno presentarli, a tempo debito, ai commissari militari incaricati della rivista nel comune nel quale detti quadrupedi vengono a trovarsi transitoriamente, ancorche' questa non abbia luogo nella stessa epoca in entrambe le localita'. Ad ogni modo, i proprietari che intendessero valersi di tale facolta', hanno l'obbligo di far visitare i loro quadrupedi entro un anno, e, pertanto, debbono indicare in tempo sia al comune di abituale residenza dei quadrupedi, sia a quello ove transitoriamente si trovino, il numero di essi ed i dati necessari al loro riconoscimento. Gli uffici comunali daranno di cio' avviso, pure in tempo, al rispettivo comando di corpo di armata territoriale o al comando militare dell'isola, il quale provvedera' per la visita dei quadrupedi. Per cura di detto comando sara' poi fatto conoscere agli uffici comunali interessati il risultato della visita, inviando i dati necessari per l'iscrizione degli equini nei ruoli del comune.

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