Regio decreto 2598/1927
Art. 17 — I proprietari di mandrie equine non inferiori a 30 capi, chiunque possegga un egual numero di cavalli e muli …
Art. 17. I proprietari di mandrie equine non inferiori a 30 capi, chiunque possegga un egual numero di cavalli e muli riuniti in uno stesso luogo ed i negozianti di cavalli e muli specificati nel comma 3 dell'art. 5 del presente regolamento, qualunque sia il numero dei quadrupedi da essi posseduti, possono ottenere, in occasione di rivista generale o parziale, che i loro quadrupedi siano visitati nel luogo in cui si trovano, senza essere obbligati a presentarli nel sito di riunione fissato per la rivista comunale. Per ottenere tale agevolazione e' pero' indispensabile che i proprietari ne facciano domanda ai commissari militari, al loro giungere nel comune, per il tramite dell'ufficio comunale.
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