Regio decreto 2598/1927
Art. 15 — La rivista generale o parziale deve essere presenziata da un rappresentante dell'autorita' comunale; qualora …
Art. 15. La rivista generale o parziale deve essere presenziata da un rappresentante dell'autorita' comunale; qualora in un comune debbano funzionare contemporaneamente piu' commissari militari, vi sara' un rappresentante dell'autorita' comunale per ognuno dei commissari. Detti rappresentanti debbono essere in grado di dare ai commissari militari tutti gli schiarimenti relativi alla popolazione equina ed ai dati risultanti dagli schedari o registri del rispettivo comune. Ai commissari debbono essere esibiti, oltre ai ruoli tenuti dai comuni, anche gli elenchi dei quadrupedi che i negozianti di cavalli e muli e le societa' esercenti pubblici servizi di trasporto sono in obbligo di presentare semestralmente ai comuni.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2598/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.