Regio decreto 2598/1927
Art. 14 — La rivista e' eseguita da ufficiali del Regio esercito, competenti in materia, nominati in qualita' di commis…
Art. 14. La rivista e' eseguita da ufficiali del Regio esercito, competenti in materia, nominati in qualita' di commissari militari dal Ministero della guerra, su proposta dei comandi di corpo d'armata territoriali e dei comandi militari delle isole. I commissari militari procedono ciascuno per proprio conto alle operazioni di rivista nella zona assegnata.
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