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Regio decreto 443/1927

Art. 944 — Per la gestione del casermaggio, l'ispettore, oltre a procedere a indagini analoghe a quelle di cui all'artic…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/944parte di Regio decreto 443/1927
Art. 944. Per la gestione del casermaggio, l'ispettore, oltre a procedere a indagini analoghe a quelle di cui all'articolo precedente per quanto riguarda gli addebiti, deve accertare presso i magazzini principali, succursali e presidiari la consistenza e l'accurata e tempestiva manutenzione dei materiali, e controllare che, anche presso i corpi e distaccamenti, sia osservata la piu' diligente utilizzazione degli effetti letterecci, e che le scritture contabili sieno tenute al corrente ed in perfetta corrispondenza tra i vari enti.

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