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Regio decreto 443/1927

Art. 943 — Per la gestione del vestiario ed equipaggiamento, l'ispettore deve accertare, compagnia per compagnia, se l'u…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/943parte di Regio decreto 443/1927
Art. 943. Per la gestione del vestiario ed equipaggiamento, l'ispettore deve accertare, compagnia per compagnia, se l'utilizzazione degli oggetti di corredo e le riparazioni ai medesimi sieno state fatte nel modo piu' conveniente per l'Amministrazione, e se sieno stati eseguiti con giusti criteri gli addebiti per danni dovuti ad incuria. Deve, inoltre, passare una rivista parziale o generale all'equipaggiamento individuale, accertando che ognuno sia provvisto degli oggetti di corredo e di equipaggiamento nel numero, qualita', e foggia prescritta, e che i libretti personali siano tenuti in corrente. Deve infine accertare che i libri personali siano tenuti in corrente, che il servizio delle confezioni e riparazioni proceda in modo conforme ai regolamenti e vantaggioso per l'Amministrazione, e che non sia superata la quota fissata dal Ministero per la manutenzione degli oggetti di corredo e dei materiali di equipaggiamento, verificando non solo le confezioni eventualmente in corso, ma anche quelle eseguite durante l'anno per assicurarsi che i manufatti rispondano alle prescrizioni regolamentari per dimensioni e per finitezza di lavorazione.

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