Regio decreto 443/1927
Art. 937 — Le operazioni di verificazione dei materiali sono descritte in apposito Processo verbale compilato in triplic…
Art. 937. Le operazioni di verificazione dei materiali sono descritte in apposito Processo verbale compilato in triplice originale, di cui uno e' rilasciato al corpo per essere conservato negli atti di archivio, gli altri due sono dall'ispettore allegati alla relazione di cui all'art. 950. Il processo verbale, oltre che dall'ispettore, deve essere firmato anche dal consegnatario del materiale.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.