Regio decreto 443/1927
Art. 936 — Qualora nei riscontri eseguiti l'ispettore rilevi differenze, le annota nei registri di magazzino, spiegandon…
Art. 936. Qualora nei riscontri eseguiti l'ispettore rilevi differenze, le annota nei registri di magazzino, spiegandone le cause nel verbale di cui all'art. 937.
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