Regio decreto 443/1927
Art. 890 — L'ufficiale che ha prelevato un cavallo dell'Amministrazione puo' restituirlo nel termine di guarentigia senz…
Art. 890. L'ufficiale che ha prelevato un cavallo dell'Amministrazione puo' restituirlo nel termine di guarentigia senza obbligo di dichiararne il motivo, purche' posteriormente alla consegna il cavallo non abbia subito deprezzamenti. Il periodo di guarantigia e' di quaranta giorni dalla data della consegna, ed, in casi eccezionali debitamente comprovati, puo' essere prorogato per un periodo da stabilirsi, volta per volta, dal Ministero, fino ad un massimo di tre mesi dalla data anzidetta.
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