Regio decreto 443/1927
Art. 889 — I cavalli che l'Amministrazione cede a pagamento agli ufficiali sono distinti, agli effetti della distribuzio…
Art. 889. I cavalli che l'Amministrazione cede a pagamento agli ufficiali sono distinti, agli effetti della distribuzione, in categorie, a seconda dei requisiti e del prezzo dei cavalli stessi. Il Ministero determina le categorie nelle quali gli ufficiali possono essere ammessi a prelevare i cavalli.
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