Regio decreto 443/1927
Art. 882 — Gli ufficiali che si provvedono con mezzi propri dal commercio di un cavallo che desiderano inscrivere di ser…
Art. 882. Gli ufficiali che si provvedono con mezzi propri dal commercio di un cavallo che desiderano inscrivere di servizio, debbono farne pronta dichiarazione per iscritto, come e' indicato all'art. 195, al comandante del corpo, indicando il giorno di acquisto del quadrupede. La dichiarazione dell'ufficiale e' subito rimessa all'ufficio d'amministrazione, il quale promuove la visita presso il corpo o presso l'autorita' militare delegata per riconoscere se il cavallo riunisce i voluti requisiti per essere di servizio e fissarne il valore commerciale.
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