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Regio decreto 443/1927

Art. 881 — Sono denominati di proprieta' assoluta i cavalli che gli ufficiali acquistano dal commercio con mezzi propri,…

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Art. 881. Sono denominati di proprieta' assoluta i cavalli che gli ufficiali acquistano dal commercio con mezzi propri, nonche' quelli di agevolezza per i quali siano cessati i vincoli di tempo e di debito.

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