Regio decreto 443/1927
Art. 881 — Sono denominati di proprieta' assoluta i cavalli che gli ufficiali acquistano dal commercio con mezzi propri,…
Art. 881. Sono denominati di proprieta' assoluta i cavalli che gli ufficiali acquistano dal commercio con mezzi propri, nonche' quelli di agevolezza per i quali siano cessati i vincoli di tempo e di debito.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.