Regio decreto 443/1927
Art. 878 — Possono, tuttavia, essere ammessi dal Ministero a superare i limiti stabiliti del precedente articolo gli uff…
Art. 878. Possono, tuttavia, essere ammessi dal Ministero a superare i limiti stabiliti del precedente articolo gli ufficiali: a) che acquistino diritto ad un maggior numero di razioni foraggio; b) che avendo perduto il diritto a razione foraggio lo riacquistino; c) che abbiano perduto, per morte o inabilita', un cavallo di servizio, escluso quello di carica; d) che siano ammessi al prelevamento di un cavallo di prezzo superiore al limite del debito di cui al precedente articolo. In questi casi il debito non deve pero' superare il doppio dei limiti anzidetti, ad eccezione del caso previsto dalla lettera d), in cui il debito puo' essere anche superiore. Gli ufficiali ammessi a superare il limite massimo debbono versare mensilmente, oltre la prescritta quota della indennita' cavalli, la somma stabilita dal Ministero.
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