Regio decreto 443/1927
Art. 877 — L'ammontare del debito massimo che gli ufficiali aventi diritto a razioni foraggio possono normalmente contra…
Art. 877. L'ammontare del debito massimo che gli ufficiali aventi diritto a razioni foraggio possono normalmente contrarre per anticipazioni o per prezzo di cavalli ceduti dall'Amministrazione e' fissato in lire cinquemila, oppure in lire quattromila, a seconda di quanto viene determinato dal Ministero, in relazione alle armi ed ai corpi cui appartengono gli ufficiali od alle cariche che essi disimpegnano.
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