Regio decreto 443/1927
Art. 826 — Gli uomini tradotti al carcere militare preventivo o alle carceri civili in attesa di giudizio sono passati i…
Art. 826. Gli uomini tradotti al carcere militare preventivo o alle carceri civili in attesa di giudizio sono passati in forza agli stabilimenti militari di pena dal giorno successivo a quello della loro consegna ai carabinieri Reali o, per gli uomini consegnati alle carceri direttamente, dal giorno successivo a quello della loro entrata nelle carceri medesime, e rimangono nella detta forza fino a tutto il giorno dell'uscita dai luoghi di detenzione.
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