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Regio decreto 443/1927

Art. 826 — Gli uomini tradotti al carcere militare preventivo o alle carceri civili in attesa di giudizio sono passati i…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/826parte di Regio decreto 443/1927
Art. 826. Gli uomini tradotti al carcere militare preventivo o alle carceri civili in attesa di giudizio sono passati in forza agli stabilimenti militari di pena dal giorno successivo a quello della loro consegna ai carabinieri Reali o, per gli uomini consegnati alle carceri direttamente, dal giorno successivo a quello della loro entrata nelle carceri medesime, e rimangono nella detta forza fino a tutto il giorno dell'uscita dai luoghi di detenzione.

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