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Regio decreto 443/1927

Art. 825 — Ai militari inviati alle compagnie di disciplina sono lasciati i soli oggetti di corredo indispensabili per r…

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Art. 825. Ai militari inviati alle compagnie di disciplina sono lasciati i soli oggetti di corredo indispensabili per raggiungere la destinazione, avuto riguardo, in ogni caso, alle esigenze della stagione. Al completamento della vestizione provvedono le stesse compagnie.

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