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Regio decreto 443/1927

Art. 804 — La contabilita' del materiale dell'Istituto geografico e' tenuta con le norme di cui al Titolo IX del Libro S…

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Art. 804. La contabilita' del materiale dell'Istituto geografico e' tenuta con le norme di cui al Titolo IX del Libro Secondo. Il materiale e' in carico all'ufficiale consegnatario il quale ne rende il conto giudiziale, ma la custodia ne e' affidata a subconsegnatari secondo le specialita' e l'uso cui i materiali sono destinati.

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