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Regio decreto 443/1927

Art. 803 — L'Istituto geografico militare puo' cedere a privati stabilimenti di arti grafiche, che ne facciano richiesta…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/803parte di Regio decreto 443/1927
Art. 803. L'Istituto geografico militare puo' cedere a privati stabilimenti di arti grafiche, che ne facciano richiesta, modelli e tipi dell'Istituto contro rimborso: a) del valore dei modelli, al prezzo di stima da determinarsi dalla direzione dell'Istituto in relazione a quanto si puo' calcolare debba essere costata in origine la loro preparazione e in relazione della loro importanza attuale relativa; b) del valore delle materie prime occorse per la preparazione dei tipi; c) di una quota rappresentante il prezzo della mano d'opera e l'ammontare delle spese d'indole generale, occorse per la preparazione dei tipi suddetti. In caso di cessione, d'Istituto geografico puo' rinunciare alla preparazione per lo smercio al pubblico di altre carte alla medesima scala che abbiano scopi identici. Le cessioni di modelli e tipi a stabilimenti privati devono essere autorizzate dal direttore dell'Istituto, il quale indica volta per volta le condizioni da imporsi all'acquirente. La somma ricavata dalle cessioni e' versata in tesoreria come all'articolo precedente.

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