Regio decreto 443/1927
Art. 800 — La vendita dei prodotti dell'Istituto geografico puo' essere affidata ad una ditta privata mediante contratto…
Art. 800. La vendita dei prodotti dell'Istituto geografico puo' essere affidata ad una ditta privata mediante contratto a licitazione o a trattativa privata da approvarsi dal Ministero. Le copie destinate alla vendita sono dall'Istituto affidate in deposito alla ditta, la quale provvede direttamente pel versamento in tesoreria dell'importo delle pubblicazioni vendute e rende conto delle altre nei modi e nei termini stabiliti dal contratto.
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