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Regio decreto 443/1927

Art. 800 — La vendita dei prodotti dell'Istituto geografico puo' essere affidata ad una ditta privata mediante contratto…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/800parte di Regio decreto 443/1927
Art. 800. La vendita dei prodotti dell'Istituto geografico puo' essere affidata ad una ditta privata mediante contratto a licitazione o a trattativa privata da approvarsi dal Ministero. Le copie destinate alla vendita sono dall'Istituto affidate in deposito alla ditta, la quale provvede direttamente pel versamento in tesoreria dell'importo delle pubblicazioni vendute e rende conto delle altre nei modi e nei termini stabiliti dal contratto.

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