Regio decreto 443/1927
Art. 799 — Le pubblicazioni prodotte nelle officine dell'Istituto sono assunte in carico e considerate come commerciabili
Art. 799. Le pubblicazioni prodotte nelle officine dell'Istituto sono assunte in carico e considerate come commerciabili. Esse vengono tutte messe in vendita, eccettuate le pubblicazioni che debbono servire esclusivamente a scopi militari. Tutte le somme che l'Istituto introita da altre amministrazioni e da privati per la vendita delle pubblicazioni sono versate in tesoreria suddivise in due quote secondo disposizioni del Ministero, una a titolo di proventi del Tesoro, e l'altra per essere riassegnata al bilancio della guerra a favore del capitolo di esercizio dell'Istituto stesso. Le carte e le altre pubblicazioni messe fuori d'uso quando, per il loro carattere non riservato non debbono essere abbruciate, sono vendute e l'importo e' versato in tesoreria a favore dell'Erario.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.