Regio decreto 443/1927
Art. 790 — I fondi abbisognevoli pel pagamento degli assegni e delle altre spese che non riguardino la gestione economic…
Art. 790. I fondi abbisognevoli pel pagamento degli assegni e delle altre spese che non riguardino la gestione economica dei lavori scientifici e tecnici dell'Istituto sono richiesti con norme analoghe a quelle stabilite per gli altri corpi. Delle anticipazioni ricevute l'Istituto rende conto trimestralmente inviando le contabilita' al Ministero per il tramite dell'ufficio di contabilita' e revisione del corpo d'armata.
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