Regio decreto 443/1927
Art. 789 — Per la custodia dei fondi e per le operazioni di cassa si applicano norme analoghe a quelle stabilite per i r…
Art. 789. Per la custodia dei fondi e per le operazioni di cassa si applicano norme analoghe a quelle stabilite per i reggimenti, salvo che nella cassa corrente possono tenersi fondi fino al limite massimo di lire venticinquemila.
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