Regio decreto 443/1927
Art. 727 — Gli ospedali militari rimborsano le somme dovute agli ospedali civili e ai manicomi, pel ricovero degli ammal…
Art. 727. Gli ospedali militari rimborsano le somme dovute agli ospedali civili e ai manicomi, pel ricovero degli ammalati, in base al rendiconto che viene loro presentato dagli ospedali civili e manicomi medesimi. Tale rendiconto, oltre alla retta, deve dimostrare anche le somme dovute per altri titoli, e deve essere corredato dei biglietti d'entrata e di ricovero e di ogni altro documento che valga a giustificare le singole partite.
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