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Regio decreto 443/1927

Art. 726 — Presso le infermerie presidiarie, gli stabilimenti balneari e i depositi di convalescenza, il materiale e' in…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/726parte di Regio decreto 443/1927
Art. 726. Presso le infermerie presidiarie, gli stabilimenti balneari e i depositi di convalescenza, il materiale e' in consegna al rispettivo direttore o all'ufficiale da esso designato. Pero', dove vi sia un ufficiale chimico farmacista, e' ad esso dato in consegna il materiale farmaceutico.

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