Regio decreto 443/1927
Art. 719 — Possono essere ceduti, ai prezzi indicati nella tariffa di cui all'articolo precedente, e colle modalita' da …
Art. 719. Possono essere ceduti, ai prezzi indicati nella tariffa di cui all'articolo precedente, e colle modalita' da stabilirsi dal Ministero, medicinali ed oggetti di medicazione: a) agli stabilimenti sanitari di altre Amministrazioni statali ed alle navi della Regia marina; b) agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza, della Regia aeronautica, in servizio attivo permanente, e delle categorie in congedo, che si trovino temporaneamente in servizio; nonche' agli ufficiali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, pure in servizio; c) agli ufficiali di cui alla lettera b) in posizione di servizio ausiliario, in disponibilita', in congedo provvisorio, ed in aspettativa; d) agli impiegati di ruolo delle Amministrazioni della guerra, della marina e della Regia aeronautica, in servizio; e) agli impiegati di cui alla lettera d) in aspettativa ed in disponibilita'; f) agli ufficiali pensionati provenienti dal servizio attivo permanente; g) ai sottufficiali ammogliati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza e della Regia aeronautica; h) ai sottufficiali del Regio esercito anche se non ammogliati, che si trovino in localita' isolate con impieghi speciali (guardaforte, guardabatteria, guarda-magazzino, guarda-colombaia e simili); i) ai caporali e soldati ammogliati, con ferma permanente.
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