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Regio decreto 443/1927

Art. 718 — Le farmacie degli ospedali militari somministrano i medicinali e gli oggetti di medicatura, di cui sono provv…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/718parte di Regio decreto 443/1927
Art. 718. Le farmacie degli ospedali militari somministrano i medicinali e gli oggetti di medicatura, di cui sono provviste, ai corpi per le loro infermerie reggimentali o speciali, o per altri bisogni del servizio. L'importo dei medicinali ed oggetti di medicazione ceduti ai corpi e' calcolato ai prezzi indicati nella tariffa approvata dal Ministero della guerra, ed e' portato in diminuzione delle assegnazioni per prelevamenti in natura stabilite dal Ministero.

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