Regio decreto 443/1927
Art. 702 — Le spese per il mantenimento e la cura dei caporali e soldati in servizio o in licenza fanno carico al bilanc…
Art. 702. Le spese per il mantenimento e la cura dei caporali e soldati in servizio o in licenza fanno carico al bilancio della guerra con imputazione al capitolo relativo ai ricoverati negli stabilimenti sanitari. Sono del pari a carico di tale capitolo le spese di mantenimento e cura degli inscritti di leva e loro parenti, nonche' degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ed impiegati dell'Amministrazione militare ricoverati in ospedali militari o civili per ferite riportate nello svolgersi di azioni di guerra, o di servizi d'ondine pubblico, o di servizi nell'occasione di qualche calamita' o pubblico disastro. L'esonero dal pagamento della retta negli ospedali civili e' subordinato alla autorizzazione, concessa dall'autorita' militare competente, del ricovero negli ospedali medesimi.
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