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Regio decreto 443/1927

Art. 701 — Ai militari che escono dai luoghi di cura sono forniti i mezzi di viaggio sino al corpo, o sino al comune di …

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Art. 701. Ai militari che escono dai luoghi di cura sono forniti i mezzi di viaggio sino al corpo, o sino al comune di residenza, se debbono a questo essere diretti. Le relative spese sono conteggiate dagli ospedali militari, salvo quelle per gli uomini dell'arma dei carabinieri Reali, le quali sono dagli ospedali stessi richieste in rimborso alle legioni cui gli uomini appartengono. Anche ai ricoverati di amministrazioni estranee all'esercito possono essere somministrati - a carico delle dette amministrazioni - i mezzi di viaggio, sia pel rinvio al loro corpo, sia per il ritorno in patria.

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