Regio decreto 443/1927
Art. 697 — Gli ospedali militari devono prelevare dai magazzini delle sussistenze i generi alimentari ivi disponibili e …
Art. 697. Gli ospedali militari devono prelevare dai magazzini delle sussistenze i generi alimentari ivi disponibili e adatti per il mantenimento degli infermi (carne congelata, pasta per le diete ordinarie, ecc.). I generi ed i condimenti non prelevati dai magazzini delle sussistenze sono acquistati dal commercio mediante contratti oppure ad economia quando le gare vadano deserte, o non sia conveniente stipulare appositi contratti.
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