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Regio decreto 443/1927

Art. 696 — Per gli acquisti di cui all'articolo precedente e' dato all'ufficiale di dispensa apposito fondo permanente, …

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Art. 696. Per gli acquisti di cui all'articolo precedente e' dato all'ufficiale di dispensa apposito fondo permanente, in ragione dei bisogni di 15 giorni. Alla fine di ogni quindicina, e, in caso di bisogno, anche durante il corso della medesima, il fondo permanente viene ricostituito, sulla presentazione dei documenti giustificativi delle spese.

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