Regio decreto 443/1927
Art. 679 — L'ufficio d'amministrazione, composto come all'art
Art. 679. L'ufficio d'amministrazione, composto come all'art. 2, e' diretto dall'ufficiale d'amministrazione piu' elevato in grado o piu' anziano fra quelli assegnati all'ospedale. Quando l'ufficiale d'amministrazione piu' anziano abbia la carica di direttore dei conti, e nei casi in cui il capo dell'ufficio d'amministrazione manchi, la carica di capo del detto ufficio e' affidata ad altro ufficiale designato dal comandante del corpo d'armata su proposta del direttore dell'ospedale, salvo le incompatibilita' di cui all'art. 13. Quando l'ufficiale subalterno d'amministrazione incaricato delle funzioni di pagatore manchi, o debba assumere la carica di direttore dei conti, la carica di pagatore, ove non vi sia altro ufficiale subalterno d'amministrazione, e' affidata, dal direttore dell'ospedale, ad un ufficiale medico o farmacista subalterno, effettivo o comandato.
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